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Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, il datore di lavoro deve fornire, all'atto dell'assunzione, al lavoratore le seguenti informazioni, elencate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, indicandole nel contratto scritto di lavoro o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore :

- identità delle parti;

- luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, deve essere indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi e specificata la sede (o il domicilio) del datore di lavoro;

- data di inizio del rapporto di lavoro;

- durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

- durata del periodo di prova, se previsto ;

- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;

- importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento;

- durata delle ferie retribuite o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

- orario di lavoro;

- termini di preavviso in caso di recesso .

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data di assunzione deve essere consegnata al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, una dichiarazione scritta contenente le predette indicazioni, qualora tale obbligo non sia già stato adempiuto. Il datore di lavoro comunica, inoltre, per iscritto al lavoratore qualsiasi modifica agli elementi di cui sopra che non derivi direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo cui si fa riferimento, entro un mese dall'adozione. In pratica, all'atto dell'assunzione, e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti a consegnare ai lavoratori copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 effettuata al Centro per l'impiego oppure copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste nel D.Lgs. n. 152/1997. La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 152/1997 relativo alla consegna della lettera di assunzione.