Adempimenti per inizio attività di elaborazione paghe

Normativa di riferimento

Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro

Legge 11 Gennaio 1979, n. 12 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20-1-1979)

1) Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, [omississ], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

[omissis]

4) Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

5) Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.

[omissis]

Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

[omissis]
Consulta il sito Consulenti del lavoro.gov

Inizio attività

L'inizio dell'attività di elaborazione paghe prevede l'adempimento di alcuni obblighi sia per l'utente che intende elaborare le paghe per la sua azienda sia per il consulente del lavoro o commercialista che intende ampliare i suoi servizi.

Primi adempimenti

Il tracciato Iubar è già stato autorizzato dall'Inail con l'autorizzazione n.290 del 16/01/2009. Per questo è sufficiente segnalare all'Inail che si utilizza il nostro software e richiedere la propria autorizzazione personale alla numerazione unica dei cedolini.

Vai alla pagina di autorizzazione al tracciato Iubar

Richiesta di autorizzazione alla numerazione unica da rivolgere all'INAIL.

I datori di lavoro, devono recarsi direttamente presso la sede Inail di competenza e richiedere il numero autorizzazione.

L'operatore Inail deve effettuare questa procedura per verificare che il tracciato Iubar è autorizzato:

  • Andare alla sezione Funzione vidimazione libri
  • Laser pre-autorizzato
  • Ricerca codice
  • Inserire il nostro codice che è il 290 (ottenuto in data 16/01/2009 dalla Centrale rischi di Roma)


I consulenti possono invece ottenere tale numerazione accedendo al sito Inail online e inserendo il nostro codice: 290 del 16/01/2009

Indicazione dei tracciati pre-autorizzati


Configurazione di PagheOpen

Il codice ricevuto dall'Inail va inserito nella prima configurazione del programma al menu Configurazione -> Titolare trattamento dati