Howto:Emergenza Covid19

Introduzione

In questa pagina sono descritte le nuove disposizioni in materia di lavoro e le relative procedure per implementarle con Paghe Open.

La pagina è in continuo aggiornamento, si consiglia di visitarla quotidianamente per prendere visione degli sviluppi del software.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza, si precisa che:

  • qualsiasi anomalia o dubbio può essere segnalato tramite il sistema di ticketing online, scrivendo a help@iubar.it. Si consiglia di specificare nell'oggetto del messaggo il prefisso COVID19.
  • a seguito del lockdown imposto dal governo, il servizio di assistenza telefonico è sospeso
  • gli interventi di tele-assistenza verranno effettuati previo appuntamento via email all'indirizzo di cui sopra

Sospensione contributiva

Rriferimento:Circolare Inps n.37 del 12/03/2020

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Da PagheOpen, scegliere il sostituto e poi dal menu "Situazione mensile", fare clic su "Mese riferimento" e slelezionare la linguetta "Altre partite a credito".

AltrePartiteACreditoCovid2.png

AltrePartiteACreditoCovid.png

Cassa Integrazione Guadagni

Rriferimento:Circolare Inps n.38 del 12/03/2020

Di seguito sono esposte le modalità di fruizione della Cig

Cassa integrazione salariale ordinaria

(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso, scrivendo a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)

Cig in deroga con assegno diretto al lavoratore

E' disponibile la nuova causale CVR nell'elenco delle assenze, vedasi immagine seguente.

CigdCovidTipoAssenza.png

Congedi

Riferimento:Circolare Inps n.45 del 25/03/2020

Il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,


Sono state introdotte nuove causali di assenza per la categoria "Maternità, congedì e riposi per figli":

  • MV2: "congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni"
  • MV3: "congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale"
  • MV4: "estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera"
  • MV5: "estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria"

L'indennità prevista per assenze di tipo MV2 e MV3 è pari al 50% della retribuzione. Entrambe sono fruibili solo a giornate intere.

(Funzionalità in fase di sviluppo. Attualmente è possibile imputare l'assenza. La procedura di calcolo sarà disponibile a partire da da Venerdì 10/03)

TipoAssenzaCovid.png

Bonus €100

Il nuovo D.l. "Curaitalia" prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purchè con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.

L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .

Dal menu "Competenze e Trattenute" è possibile aggiungere la voce richiesta.

Covid-bonus100.png

E' necessario indicare l'importo manualmente (in proporzione ai giorni lavorati)

Aziende non destinatarie delle CIG

Se l’azienda non rientra tra quelle destinatarie della Cig, ma è obbligata a versare la contribuzione a un fondo bilaterale o bilaterale alternativo (ad esempio al Fsba, per le aziende artigiane), oppure al fondo residuale Fis dell’Inps, per i settori per i quali non sono stati istituiti fondi bilaterali, può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario. Si tratta di un’integrazione del salario analoga alla Cig, dovuta per la sospensione o per la riduzione dell’attività. Se l’azienda è iscritta al Fis, per richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19 nazionale” deve occupare mediamente oltre 5 dipendenti. L'assegno ordinario è riconosciuto dal fondo, con pagamento diretto oppure anticipo da parte del datore di lavoro, per un massimo di 9 settimane, sino al 31 agosto 2020.

Assegno ordinario FSBA per artigiani

(Funzionalità in fase di sviluppo)

L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari.

Assegno ordinario FIS

(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso, scrivendo a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)