Howto:Emergenza Covid19

Introduzione

Sospensione contributiva

Rriferimento:Circolare Inps n.37 del 12/03/2020

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

AltrePartiteACreditoCovid.png

Cassa Integrazione Guadagni

Rriferimento:Circolare Inps n.38 del 12/03/2020

Cig in deroga con assegno diretto al lavoratore

CigdCovidTipoAssenza.png

Congedi

Riferimento:Circolare Inps n.45 del 25/03/2020


(Funzionalità in fase di sviluppo. Attualmente è possibile imputare l'assenza. La procedura di calcolo sarà disponibile a partire da da Venerdì 10/03)

TipoAssenzaCovid.png

Bonus €100

Il nuovo D.l. "Curaitalia" prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purchè con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.

L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .

Da menu "Competenze e Trattenute" è possibile aggiungere la voce richiesta.

Covid-bonus100.png

E' necessario indicare l'importo (che può variare in relazione ai giorni lavorati)


Aziende non destinatarie delle CIG

Se l’azienda non rientra tra quelle destinatarie della Cig, ma è obbligata a versare la contribuzione a un fondo bilaterale o bilaterale alternativo (ad esempio al Fsba, per le aziende artigiane), oppure al fondo residuale Fis dell’Inps, per i settori per i quali non sono stati istituiti fondi bilaterali, può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario. Si tratta di un’integrazione del salario analoga alla Cig, dovuta per la sospensione o per la riduzione dell’attività. Se l’azienda è iscritta al Fis, per richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19 nazionale” deve occupare mediamente oltre 5 dipendenti. L'assegno ordinario è riconosciuto dal fondo, con pagamento diretto oppure anticipo da parte del datore di lavoro, per un massimo di 9 settimane, sino al 31 agosto 2020.

Assegno ordinario FSBA per artigiani

L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari.


Assegno ordinario FIS

(contattare assistenza)