Adempimenti per inizio attività di elaborazione paghe

Normativa di riferimento

Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro

Legge 11 Gennaio 1979, n. 12 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20-1-1979)

1) Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, [omississ], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

[omissis]

4) Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

5) Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.

[omissis]

Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

[omissis]

https://wiki.iubar.it/wiki/images/fileicons/pdf.png Testo integrale della legge n.12 dell'11 Gennaio 1979 https://wiki.iubar.it/wiki/images/fileicons/info.png



Inizio attività

L'inizio dell'attività di elaborazione paghe prevede l'adempimento di alcuni obblighi sia che l'utente sia un privato che intende elaborare le paghe per la sua azienda oppure un consulente del lavoro o commercialista che intende ampliare i suoi servizi.

Primi adempimenti

Sono tre le modalità indicate per tenere il “ Libro unico del lavoro “.

  • La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'INAIL; in alternativa, può essere numerato e vidimato durante la stampa da soggetti autorizzati dall'INAIL.
  • La seconda prevede la stampa laser: è però necessaria l'autorizzazione preventiva dell'INAIL.
  • La terza prevede l'elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla DPL.
Il datore di lavoro è tenuto ad istituire e tenere un ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale
o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate. (Nota: INAIL 10.09.2008 - 7095)

Richiesta di autorizzazione alla numerazione unica da rivolgere all'INAIL.

I datori di lavoro che intendono iniziare l'attività di gestione delle paghe, devono recarsi presso la sede Inail di competenza e richiedere questo numero autorizzazione.
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

  • ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
  • inviare, in via telematica, al l'INAIL con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
  • dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di

lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile delle retribuzioni,
nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo  a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.


In seguito a tale richiesta l'INAIL rilascia il codice di autorizzazione da inserire nella sezione Configurazione -> Titolare trattamento dati -> Rapporti con l'INAIL

Stampe riepilogative

PagheOpen -> Configurazione -> Titolare trattamento dati-> Report

Per stampare il fac-simile della documentazione da inviare all'inail in allegato alla richiesta di autorizzazione, andare su Configurazione -> Titolare trattamento dati ->Report (linguetta in alto)
Qui si possono stampare:

  • L'elenco delle imprese rappresentate
  • Il fac-simile del libro unico del lavoro
  • Il prospetto riepilogativo dei fogli paga (con la nuove normativa viene meno l'obbligo di inviare tale stampa all'inail).