Appendice E - Lavoro part-time

Il trattamento del lavoratore a tempo parziale viene differenziato in modo proporzionale rispetto al trattamento ricevuto da un lavoratore a tempo pieno: ciò risulta valido per i tutti i benefici, dalla retribuzione alle ferie, dai diritti sindacali al trattamento previdenziale. Il lavoratore a part-time non è più considerato come un’unità intera, ma viene commisurato all’orario di lavoro effettivamente svolto.

Le tipologie contrattuali del lavoro a tempo parziale sono determinate in tre forme così definite:

  • part-time orizzontale: si verifica se la riduzione dell’orario di lavoro viene effettuata all’interno dell’orario giornaliero (ad esempio 4 ore anziché 8, tutti i giorni).
  • part-time verticale: si verifica se la riduzione dell’orario viene effettuata nell’ambito di periodi concordati, per settimana, mese o anno (ad esempio tre giorni pieni a settimana, o sei mesi pieni sull' annualità).
  • part-time misto: si verifica quando sussiste una combinazione delle due tipologie precedenti.