Howto:Emergenza Covid19
Introduzione
Sospensione contributiva
Rriferimento:Circolare Inps n.37 del 12/03/2020
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Cassa Integrazione Guadagni
Rriferimento:Circolare Inps n.38 del 12/03/2020
Cig in deroga con assegno diretto al lavoratore
Congedi
Riferimento:Circolare Inps n.45 del 25/03/2020
(Funzionalità in fase di sviluppo. Attualmente è possibile imputare l'assenza. La procedura di calcolo sarà disponibile a partire da da Venerdì 10/03)
Bonus €100
Il nuovo D.l. "Curaitalia" prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purchè con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.
L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .
Da menu "Competenze e Trattenute" è possibile aggiungere la voce richiesta.
E' necessario indicare l'importo (che può variare in relazione ai giorni lavorati)
Aziende non destinatarie delle CIG
Se l’azienda non rientra tra quelle destinatarie della Cig, ma è obbligata a versare la contribuzione a un fondo bilaterale o bilaterale alternativo (ad esempio al Fsba, per le aziende artigiane), oppure al fondo residuale Fis dell’Inps, per i settori per i quali non sono stati istituiti fondi bilaterali, può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario. Si tratta di un’integrazione del salario analoga alla Cig, dovuta per la sospensione o per la riduzione dell’attività. Se l’azienda è iscritta al Fis, per richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19 nazionale” deve occupare mediamente oltre 5 dipendenti. L'assegno ordinario è riconosciuto dal fondo, con pagamento diretto oppure anticipo da parte del datore di lavoro, per un massimo di 9 settimane, sino al 31 agosto 2020.
Assegno ordinario FSBA per artigiani
(Funzionalità in fase di sviluppo)
L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari.
Assegno ordinario FIS
(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)