Howto:Configurazione del lavoratore intermittente o a chiamata

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Lavoro intermittente

Sono state definite le modalità di compilazione della denuncia Emens per i lavoratori con i quali è stato stipulato un contratto di lavoro intermittente. Si rammenta che questo tipo di rapporto di lavoro, disciplinato negli artt. da 33 a 40 del D.L.vo 276/2003, consiste in un contratto mediante il quale un lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro per effettuare la propria prestazione lavorativa quando il datore stesso a richieda. Tale rapporto di lavoro può prevedere la pattuizione dell’obbligo di disponibilità con la corresponsione di una indennità di disponibilità nei periodi in cui il lavoratore è rimasto a disposizione del datore di lavoro. Può anche non prevedere l’obbligo di disponibilità e in questo secondo caso non dovuta alcuna indennità a tale titolo. Il datore di lavoro può ricorrere al lavoro intermittente:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell’anno ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo276/2003 ( week end, dalle ore 13,00 di venerdì alle ore 6,00 di lunedì; festività natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio; festività pasquali, dalla domenica delle Palme al martedì successivo; ferie estive, dal 1° giugno al 30 settembre);
  • con i disoccupati con meno di 25 anni di età e con i lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Per tutto il periodo in cui è in attesa di essere “chiamato” e quindi “a disposizione” del datore di lavoro, al lavoratore spetta una indennità di disponibilità come corrispettivo della pattuizione contenuta nel contratto di lavoro intermittente. La misura di tale indennità è stabilita dalla contrattazione collettiva e non può essere inferiore a quella prevista con Decreto Ministeriale. Il DM 10/3/2004 ha stabilito che il valore dell’indennità di disponibilità non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL contrattuale nazionale (Lavoro) con riferimento ai seguenti elementi retributivi:
  • minimo tabellare
  • indennità di contingenza
  • Edr
  • ratei di mensilità aggiuntive

E’ divisibile in quote orarie, non soggiace al rispetto delle norme sul minimale giornaliero e/o contrattuale e resta esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

Compilazione Emens per i lavoratori intermittenti

Per la compilazione della denuncia EMens dei lavoratori intermittenti, i datori di lavoro devono riportare le seguenti informazioni:

  • nell’elemento “Tipo contribuzione” i seguenti codici di nuova istituzione:
  • G0 = Lavoratore intermittente a tempo indeterminato
  • H0 = Lavoratore intermittente a tempo determinato
  • nell’elemento “Imponibile”, l’intero imponibile esposto nel DM10/2 (retribuzione effettiva + indennità di disponibilità);
  • nell’elemento “settimana” i dati relativi alle settimane e/o frazioni di settimana del mese oggetto della denuncia per le quali è stata corrisposta la retribuzione e/o l’indennità di disponibilità;
  • nell’elemento “Settimane utili” il n° delle settimane ottenute dividendoli totale delle ore retribuite nel mese per l’orario contrattuale settimanale del lavoratore a tempo pieno;

Qualora nel mese sia corrisposta anche l’indennità di disponibilità occorre compilare: il nuovo elemento DisponIntermittenti nell’ambito della sezione “DATI PARTICOLARI”, riportando:

  • nell’elemento “ImportoDisp” l’ammontare dell’indennità di disponibilità già peraltro indicato

nell’elemento “Imponibile” ;

  • nell’elemento “NumSettimaneDisp”, il n° delle settimane riferite all’indennità di disponibilità

corrisposta;

  • nell’elemento “SettimaneUtiliDisp”, il n° delle settimane che si ottiene dividendo il numero

delle ore indennizzate nel mese per l’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo per i lavoratori a tempo pieno.

Il nuovo elemento DisponIntermittenti contiene i seguenti campi:

  • ImportoDisp: occorre indicare l’importo relativo alla sola indennità di disponibilità già incluso nel campo “Imponibile” dei dati retributivi
  • NumSettimaneDisp: va indicato il numero delle settimane in cui è stata corrisposta l’indennità di disponibilità nel mese;
  • SettimaneUtiliDisp : va indicato il numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. Tale valore si determina dividendo il numero delle sole ore indennizzate nel mese per l’orario contrattuale riferito ad un lavoratore a tempo pieno. Il valore va espresso in centesimi

(1 settimana = 100) e deve essere compreso tra i 1 e 600.

Assunzione con contratto intermittente negli ultimi giorni del mese (dopo l'elaborazione delle paghe)

Dovrà, comunque, essere compilata nel mese la denuncia EMens riportando oltre agli elementi identificativi del lavoratore:

  • l’elemento “Assunzione”
  • l’elemento “Settimana”.

Chiamata del lavoratore negli ultimi giorni del mese (dopo l'elaborazione delle paghe)

Si dovrà operare nello stesso modo previsto per il caso precedente.

Settimane utili

E’ stato precisato che l’elemento “settimaneUtili” della sezione “Dati retributivi” deve essere compilato oltre che per i lavoratori a tempo parziale anche con riferimento ai lavoratori intermittenti (o a chiamata), identificati con i codici tipo contribuzione G0 e H0. Ricordiamo che il valore da riportare in tale elemento riguarda il numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche che scaturisce dal seguente rapporto:

  • numero ore retribuite nel mese diviso l’orario contrattuale settimanale di un lavoratore a

tempo pieno x 100. Per l’anno 2005 tale elemento può includere anche il valore riferito all’indennità sostitutiva di preavviso, valore che dall’1.1.2006 trova esposizione nell’analogo elemento inserito nella sezione “Preavviso”.

Calcolo delle settimane utili

L’informazione sulle settimane utili si determina dividendo il n° di ore complessivamente retribuite nel mese per il n° delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Esempio:

  • orario settimanale di lavoro a tempo pieno:40 ore;
  • ore retribuite nel mese con rapporto a tempo parziale: 100 ore;
  • Settimane utili: 100/40 = 2,5 che indicato in centesimi diventa 250.

Contenuto della circolare Inps n. 17 del 8/02/2006