Howto:Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori

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Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, c.155, della legge n. 311/2004.

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - prevede all’art. 13, benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004 (sulla base programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005). I benefici contributivi sono quelli di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n.223/1991:

  • contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 2);
  • ulteriori dodici mesi di beneficio, nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, c. 2);
  • contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, c. 9);
  • contributo mensile, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato (anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine art. 8, c. 4).

Ai fini della compilazione dell’EMens i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento “Tipo contribuzione” i seguenti codici tipo contribuzione e nell’elemento”imponibile” quello esposto sul Dm10/2.

M5: Lavoratori in mobilità ex art.13c.2c. L.80/2005 assunti a tempo indeterminato.

M6: Lavoratori in mobilità ex art.13c.2c. L.80/2005 assunti a tempo determinato.

M7: Lavoratori in mobilità ex art.13c.2c. L.80/2005 trasformati a tempo indeterminato.

Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di disposizioni particolari

Sempre l’art. 13 del DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005 prevede, inoltre, agevolazioni per l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi delle seguenti previsioni di legge:

a) art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004;

b) art. 1, c. 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291;

c) art. 1, c. 5, della legge n. 223/1991.

Ai lavoratori sopra specificati si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, c. 9, della legge n.407/1990 e all’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà optare per l’una o l’altra normativa di riferimento, chiedendo l’applicazione delle relative agevolazioni. Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per un periodo di 36 mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% ovvero all’esenzione totale nel caso si tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno. Alternativamente, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici previsti dall’art. 4, comma 3,della legge 19 luglio 1993, n. 236, vale a dire:

  • contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di 12 mesi;
  • contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.

La concessione di tale ultima forma di incentivazione è, tra l’altro, subordinata alle seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione;
  • l’azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

Ai fini della compilazione dell’EMens i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento “Tipo contribuzione” i seguenti codici tipo contribuzione e nell’elemento “imponibile” quello esposto sul Dm10/2. M8: Lavoratori in CIGS assunti da imprese Centro-Nord e non imprese del Mezzogiorno .ex art 13, c. 2 c) L. 80/2005 M9: Lavoratori in CIGS assunti da imprese Artigiane e imprese del Mezzogiorno ex art 13, c. 2 c) L. 80/2005