Stampe riepilogative: differenze tra le versioni

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Come descritto nella pagina degli [[adempimenti per inizio attività di elaborazione paghe|adempimenti per inizio attività]]
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occorre fare richiesta di autorizzazione alla stampa all' INAIL, tramite i  moduli di richiesta che vengono creati in '''Documenti e modelli''',
integrando con i fax simile nella sezione '''Titolare trattamento dati''' -> '''Report'''
 
'''Per privati:'''
*Nella sezione Documenti e modelli - Rich_autorizzazione
*fac-simile di foglio paga (cedolino) con il logo INAIL;
 
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
*ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente. Da Documenti e Modelli -> Delegacdl.odt e Delegaispez.odt;
*ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente. Da Documenti e Modelli -> Delegacdl.odt e Delegaispez.odt;
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*dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di
*dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di
lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).
lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).
  Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile  
  Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile  
  delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo
  delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo
  a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.
  a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.
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In seguito a tale richiesta l'INAIL rilascia il codice di autorizzazione da inserire nella sezione Configurazione -> Titolare trattamento dati -> Rapporti con l'INAIL
In seguito a tale richiesta l'INAIL rilascia il codice di autorizzazione da inserire nella sezione Configurazione -> Titolare trattamento dati -> Rapporti con l'INAIL
'''Titolare trattamento dati -> Report'''
'''Titolare trattamento dati -> Report'''

Versione delle 10:14, 24 lug 2013

In seguito a tale richiesta l'INAIL rilascia il codice di autorizzazione da inserire nella sezione Configurazione -> Titolare trattamento dati -> Rapporti con l'INAIL Titolare trattamento dati -> Report

Modelli faxsimile.jpg