Howto:Emergenza Covid19: differenze tra le versioni
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===Cassa Integrazione Guadagni=== | ===Cassa Integrazione Guadagni=== | ||
Riferimento:[https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.pdf '''Circolare Inps n.38 del 12/03/2020'''] | |||
Di seguito sono esposte le modalità di fruizione della Cig | Di seguito sono esposte le modalità di fruizione della Cig |
Versione delle 09:34, 16 apr 2020
Introduzione
In questa pagina sono descritte le nuove disposizioni in materia di lavoro e le relative procedure per implementarle con Paghe Open.
La pagina è in continuo aggiornamento, si consiglia di visitarla quotidianamente per prendere visione degli sviluppi del software.
Per quanto riguarda il servizio di assistenza, si precisa che:
- qualsiasi anomalia o dubbio può essere segnalato tramite il sistema di ticketing online, scrivendo a help@iubar.it. Si consiglia di specificare nell'oggetto del messaggo il prefisso COVID19.
- a seguito del lockdown imposto dal governo, il servizio di assistenza telefonico è sospeso
- gli interventi di tele-assistenza verranno effettuati previo appuntamento via email all'indirizzo di cui sopra
Uniemens con scadenza 30/04/2020
Ricevute le nuove specifiche Inps sabato 11 Aprile, stiamo aggiornando la procedura.
Sospensione contributiva
Riferimento:Circolare Inps n.37 del 12/03/2020
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Da PagheOpen, scegliere il sostituto e poi dal menu "Situazione mensile", fare clic su "Mese riferimento" e slelezionare la linguetta "Altre partite a credito".
Cassa Integrazione Guadagni
Riferimento:Circolare Inps n.38 del 12/03/2020
Di seguito sono esposte le modalità di fruizione della Cig
Cassa integrazione salariale ordinaria
Creare nuova assenza, utilizzando una delle seguenti causali
- "COR" con significato "Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiesta"
- "CGO" con significato "Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzata" (se in possesso di ticket)
è possibile specificare (si veda immagine seguente) se il pagamento è effettuato direttamente da Inps (in caso contrario sarà anticipato dal datore di lavoro)
Cig in deroga con assegno diretto al lavoratore
Creare nuova assenza, utilizzando una delle seguenti causali
- "CDR" con significato "Cassa Integrazione Guadagni in Deroga richiesta"
- "CGD" con significato "Cassa Integrazione Guadagni in deroga autorizzata" (se in possesso di ticket)
Congedi
Riferimento:Circolare Inps n.45 del 25/03/2020
Il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
Sono state introdotte nuove causali di assenza per la categoria "Maternità, congedì e riposi per figli":
- MV2: "congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni"
- MV3: "congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale"
- MV4: "estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera"
- MV5: "estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria"
L'indennità prevista per assenze di tipo MV2 e MV3 è pari al 50% della retribuzione. Entrambe sono fruibili solo a giornate intere.
Bonus €100
Il nuovo D.l. "Curaitalia" prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purchè con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.
L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .
Dal menu "Competenze e Trattenute" è possibile aggiungere la voce richiesta.
E' necessario indicare l'importo manualmente (in proporzione ai giorni lavorati)
Aziende non destinatarie delle CIG
Se l’azienda non rientra tra quelle destinatarie della Cig, ma è obbligata a versare la contribuzione a un fondo bilaterale o bilaterale alternativo (ad esempio al Fsba, per le aziende artigiane), oppure al fondo residuale Fis dell’Inps, per i settori per i quali non sono stati istituiti fondi bilaterali, può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario. Si tratta di un’integrazione del salario analoga alla Cig, dovuta per la sospensione o per la riduzione dell’attività. Se l’azienda è iscritta al Fis, per richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19 nazionale” deve occupare mediamente oltre 5 dipendenti. L'assegno ordinario è riconosciuto dal fondo, con pagamento diretto oppure anticipo da parte del datore di lavoro, per un massimo di 9 settimane, sino al 31 agosto 2020.
Assegno ordinario FSBA per artigiani
Con pagamento diretto Inps
Utilizzare la causale assenza "AOA"
Assegno ordinario FIS
L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari.
Con pagamento diretto Inps
Utilizzare la causale assenza "AOR" Verificare se il codice è applicabile al lavoratore su circolare seguente: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20170%20del%2015-11-2017.pdf
Con Anticipo datore di lavoro
(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso, scrivendo a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)