Howto:Emergenza Covid19: differenze tra le versioni
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Rriferimento:[https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.pdf '''Circolare Inps n.38 del 12/03/2020'''] | |||
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L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale . | L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale . | ||
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L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari. | L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari. | ||
===Assegno ordinario FIS=== | ===Assegno ordinario FIS=== | ||
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Versione delle 09:24, 9 apr 2020
Introduzione
In questa pagina sono descritte le nuove disposizioni in materia di lavoro e le relative procedure per implementarle con Paghe Open. La pagina è in continuo aggiornamento, si consiglia di visitarla quotidianamente per prendere visione degli sviluppi del software. Per quanto riguarda il servizio di assistenza, si precisa che: - qualsiasi anomalia o dubbio può essere segnalato tramite il sistema di ticketing online, scrivendo a help@iubar.it - il servizio di assistenza telefonico è sospeso - gli interventi di tele-assistenza verranno effettuati previo appuntamento via email all'indirizzo di cui sopra
Sospensione contributiva
Rriferimento:Circolare Inps n.37 del 12/03/2020
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Cassa Integrazione Guadagni
Rriferimento:Circolare Inps n.38 del 12/03/2020
Cassa integrazione salariale ordinaria
(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso, scrivendo a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)
Cig in deroga con assegno diretto al lavoratore
E' possibile la nuova causale CVR nell'elenco delle assenze, vedasi immagine seguente.
Congedi
Riferimento:Circolare Inps n.45 del 25/03/2020
(Funzionalità in fase di sviluppo. Attualmente è possibile imputare l'assenza. La procedura di calcolo sarà disponibile a partire da da Venerdì 10/03)
Bonus €100
Il nuovo D.l. "Curaitalia" prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purchè con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.
L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .
Dal menu "Competenze e Trattenute" è possibile aggiungere la voce richiesta.
E' necessario indicare l'importo manualmente (in proporzione ai giorni lavorati)
Aziende non destinatarie delle CIG
Se l’azienda non rientra tra quelle destinatarie della Cig, ma è obbligata a versare la contribuzione a un fondo bilaterale o bilaterale alternativo (ad esempio al Fsba, per le aziende artigiane), oppure al fondo residuale Fis dell’Inps, per i settori per i quali non sono stati istituiti fondi bilaterali, può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario. Si tratta di un’integrazione del salario analoga alla Cig, dovuta per la sospensione o per la riduzione dell’attività. Se l’azienda è iscritta al Fis, per richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19 nazionale” deve occupare mediamente oltre 5 dipendenti. L'assegno ordinario è riconosciuto dal fondo, con pagamento diretto oppure anticipo da parte del datore di lavoro, per un massimo di 9 settimane, sino al 31 agosto 2020.
Assegno ordinario FSBA per artigiani
(Funzionalità in fase di sviluppo)
L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell'assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spettano gli assegni familiari.
Assegno ordinario FIS
(Contattare assistenza, scrivendo oggi stesso, scrivendo a help@iubar.it se è richiesta tale funzionalità)