Addizionali: differenze tra le versioni
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Versione attuale delle 10:53, 23 set 2010
Chi deve pagarle
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute, crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
Come si calcolano
I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa. L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale nella misura dello 0,9% ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all’1,4%. L’elenco delle addizionali di ogni regione è riportato annualmente nel Modello Unico. L’addizionale comunale all’Irpef, invece, varia da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’aliquota non può mai superare lo 0,5%.
Come si pagano le addizionali
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d’imposta. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Approfondimenti
Dallo stipendio mensile, una volta tolte le ritenute previdenziali e assistenziali, una volta detratta la imposta sui redditi IRE, occorre anche detrarre una somma dovuta alla addizionale IRE posta dalla Regione e una somma dovuta alla addizionale IRE posta dal Comune.
Addizionale regionale
La addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale regionale; essa si calcola mediante una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%, da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Regione a Regione. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.
Esempio
Nel CUD 2005 vengono riportati i redditi relativi all'anno solare 2004. Sul reddito complessivo, dedotti gli oneri deducibili, si applica la percentuale prevista. La somma dovuta non viene trattenuta nell'anno 2004 ma verrà trattenuta nell'anno solare successivo cioè il 2005, ma non in una unica soluzione ma in rate mensili, che al massimo possono essere di 11 rate. Di solito, poichè il conguaglio viene fatto a febbraio, a partire dal mese di marzo, e fino a novembre, dallo stipendio viene detratta la addizionale regionale relativa all'anno solare precedente. In tal caso le rate sono 9. Se invece il conguaglio fosse stato fatto in dicembre le rate sarebbero 11 a partire da gennaio dell'anno successivo fino a novembre. Se invece il conguaglio viene fatto a gennaio le rate diventano 10, da febbraio a novembre.
Nel caso di cessazione dal servizio l'importo è trattenuto in unica soluzione alla data del conguaglio.
Addizionale comunale
La addizionale comunale è una somma aggiuntiva dovuta al Comune in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale comunale; essa si calcola mediante una percentuale da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Comune a Comune. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE. Il calcolo viene fatto dal sostituto di imposta, cioè il datore di lavoro, che di solito è la Direzione provinciale dei servizi vari; il calcolo viene fatto a fine anno solare e viene riportato nel modello CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) dell'anno solare di riferimento.
Esempio
Nel CUD 2005 vengono riportati i redditi relativi all'anno solare 2004. Sul reddito complessivo, dedotti gli oneri deducibili, si applica la percentuale prevista. La somma dovuta non viene trattenuta nell'anno 2004 ma verrà trattenuta nell'anno solare successivo cioè il 2005, ma non in una unica soluzione ma in rate mensili, che al massimo possono essere di 11 rate, fino a novembre. Di solito, poichè il congualglio viene fatto a febbraio, a partire dal mese di marzo, e fino a novembre, dallo stipendio viene detratta la addizionale comunale relativa all'anno solare precedente. In tal caso le rate sono 9. Se invece il conguaglio vine fatto in dicembre le rate sarebbero 11 a partire da gennaio dell'anno successivo fino a novembre. Se invece il conguaglio viene fatto a gennaio le rate diventano 10, da febbraio a novembre.
Nel caso di cessazione dal servizio l'importo è trattenuto in unica soluzione alla data del conguaglio.